di Filippo Borelli
Con sentenza n. 3817/2022 pubblicata il 01 aprile 2022 il TAR per Lazio, sezione prima ter, ha annullato il provvedimento del Questore di Roma che aveva ordinato il rimpatrio del ricorrente con foglio di via obbligatorio nel Comune di Trieste, con divieto di tornare nel Comune di Roma senza autorizzazione per la durata di un anno. Ricorda il Tar del Lazio che il provvedimento impugnato si fonda sugli articoli 1 e 2 del D.lgs. nr. 159/2011.
L’articolo 1 di detto Decreto legislativo dispone che il foglio di via obbligatorio può essere
disposto nei confronti di:
“a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché’ dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Nel caso di specie, dice il Tar per il Lazio, ricorrerebbe la previsione della lettera c) del già menzionato articolo 1, avendo l’Amministrazione ritenuto il ricorrente pericoloso per la sicurezza pubblica. Al riguardo il Tar, citando copiosa giurisprudenza, ricorda che “il rimpatrio con foglio di via obbligatorio – costituendo
una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, il quale – pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati – deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto possa commettere reati”. Il Tar per il Lazio evidenzia nella sentenza come la giurisprudenza amministrativa rimarchi come tali provvedimenti incidendo su libertà costituzionalmente tutelate debbano essere sorretti da rigorosi presupposti e da un’adeguata motivazione. In sostanza afferma il Tar il foglio di via obbligatorio deve fondarsi su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento (Consiglio di Stato sez. VI, n.4648/2020). Nel caso oggetto del ricorso a giudizio del Tar Lazio risultano “carenti reali e concreti elementi di fatto cui ancorare la valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica effettuata dall’Amministrazione” in quanto si legge in sentenza dalle produzioni documentali del ricorrente ( dichiarazioni testimoniali e filmati relativi ai fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall’Amministrazione) è infatti emerso che l’episodio avvenuto in data 02.11.2021 in Roma non ha concretamente prodotto disordini, ovvero situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, emergendo, al contrario, condotte sostanzialmente pacifiche ed inidonee a turbare la sicurezza pubblica. Da ultimo il Tar del Lazio rileva che anche “la durata della misura risulta sprovvista di una valida giustificazione causale, non risultando ancorata ad una oggettiva e percepibile esigenza di prevenzione della sicurezza urbana, e risultando pertanto insuscettibile di una reale valutazione in termini di congruità e proporzionalità della limitazione della libertà di circolazione sul territorio nazionale”. Diceva il poeta Khalil Gibran “Difendere i diritti degli altri è il fine più alto e nobile di un essere umano”.
Foto: Roma Today
3 aprile 2022